Articolo 1

È istituita, a tempo indeterminato, un'associazione Regionale o Interregionale denominata "Sezione ……..……… della Società Italiana di Medicina Interna".

Per costituire una Sezione Regionale o Interregionale il numero degli iscritti non deve essere inferiore a trenta. 

 

Articolo 2

La sede ufficiale della Sezione è presso il domicilio del Presidente in carica.

 

Articolo 3

La Sezione, escludendo ogni fine di lucro, in armonia con gli scopi della Società Italiana di Medicina Interna, nel pieno rispetto dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo della Società Nazionale e senza in alcun modo interferire con l'attività della Società Nazionale, promuove nel suo ambito territoriale, d’intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, la realizzazione degli obiettivi della Società Nazionale attraverso:

    a) convegni e tavole rotonde, corsi di aggiornamento o sedute di comunicazioni, seminari e conferenze. Tali eventi non devono svolgersi preferibilmente nei tre mesi antecedenti il Congresso Nazionale;

    b) contatti che si dovessero rendere opportuni con l'Ente Regione, con le Università, con le ASL, con gli Ordini dei Medici, con altre Società Scientifiche Regionali o di altre Regioni e con ogni altro Ente pubblico e privato che operi nel contesto sanitario e nell'ambito del territorio della Sezione;

    c) la promozione di attività editoriali, anche a scopo informativo per la popolazione che dovranno essere concordate e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale; 

    d) la promozione di inchieste epidemiologiche e di studi clinici nel rispetto delle norme vigenti;

   e) la formazione degli Specializzandi della classe della Medicina Clinica Generale e Specialistica    e degli internisti operanti in strutture pubbliche e private.

    f) l'istituzione di borse di studio.

 

Articolo 4 

I Membri della Sezione sono costituiti da tutti i Soci della Società Italiana di Medicina Interna residenti o operanti nel territorio. 

 

Articolo 5

La Sezione riconosce inoltre Soci Fondatori e Soci Sostenitori.

    Fondatori - Sono quei Soci Ordinari che hanno partecipato alla costituzione della Sezione Regionale.

   Sostenitori - Sono le persone fisiche o gli Enti che sostengono l’attività della Sezione mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella fissata dal Consiglio Direttivo Regionale.

 

Articolo 6 

Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di appartenere alla Società Nazionale cessa automaticamente anche dalla Sezione e non potrà, a nessun titolo, riavere gli eventuali versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio della Società.

 

Articolo 7

Gli organi della Sezione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione, nel cui ambito vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Viene prevista una alternanza di presidenza ospedaliera/universitaria. Il Presidente resta in carica due anni ed il Vice Presidente assume anche la carica di Presidente eletto. Pertanto se il Presidente in carica è universitario, il Vice Presidente sarà ospedaliero. Non è prevista la carica di Past President né la nomina di Presidente Onorario.

 

Articolo 8

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Membri della Sezione residenti o operanti nel territorio della Sezione stessa. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.

8.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione almeno una volta l'anno. Tale convocazione deve essere inviata, anche in via telematica, a ciascun Socio della Sezione almeno quindici giorni prima della data stabilita.  Detto avviso deve contenere le indicazioni della data, della sede prescelta e l'ordine del giorno; lo stesso avviso può servire per la prima e per la seconda convocazione.

8.3 L'Assemblea Straordinaria è convocata:

    a) dal Consiglio Direttivo della Sezione Regionale; 

    b) su richiesta di un terzo dei Soci della Sezione, accompagnata da una chiara indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;

 c) dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

La convocazione deve essere comunicata mediante avviso scritto anche in via telematica a ciascun Socio della Sezione almeno dieci giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere le indicazioni della data, della sede prescelta e l'ordine del giorno; lo stesso avviso può servire per la prima e per la seconda convocazione.

8.4 L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, in prima convocazione è valida quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

8.5 L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, in seconda convocazione, che può tenersi anche lo stesso giorno in cui è stata indetta la prima convocazione, risulta valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

8.6 L'Assemblea dei Soci della Sezione, Ordinaria o Straordinaria, è presieduta dal Presidente oin caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

8.7 Ove occorra procedere alla nomina degli scrutatori, provvede l'Assemblea a maggioranza dei presenti, determinandone anche il numero.

8.8 L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

8.9 I compiti dell'Assemblea della Sezione sono:

    a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla Sezione;

    b) approvare il rendiconto annuale delle spese riguardanti la Sezione;

    c) approvare il documento programmatico presentato dal Consiglio ciascun anno;

    d) deliberare su ogni altro argomento sottopostole, avendo sempre come obiettivo la realizzazione degli scopi della Società Nazionale;

    e) eleggere ogni tre anni, con scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione. 

8.10 I Soci della Sezione che desiderano l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da discutere in Assemblea, devono inviare in tempo utile al Presidente titolo e contenuti della richiesta.

 

Articolo 9 

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri se il numero dei Soci è maggiore di 250 o da 5 membri se il numero dei Soci è inferiore a 250.

I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto da tutti i Soci con diritto di voto. Ogni Socio esprime un numero di voti pari ai Consiglieri da eleggere meno uno.

A parità di voti si considera eletto il Socio con maggiore anzianità di appartenenza alla Società e a parità di appartenenza il più anziano di età. 

Alle operazioni di voto dovrà essere presente la Segretaria Amministrativa della sede Nazionale per verificare il diritto al voto.

9.2 Nel Consiglio Direttivo delle Sezioni Interregionali, devono essere presenti, di norma, Soci delle singole Regioni. 

9.3 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci. 

9.4 I Membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere eletti nei Consigli Direttivi delle Sezioni.

9.5 I Membri eletti nel Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Soltanto il Presidente eletto fa due mandati. Per tutti gli altri Membri si rispetterà la scadenza triennale del mandato ammortizzando nel tempo la durata del mandato.

9.6 I Membri del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare senza diritto di voto ai Consigli Direttivi delle Sezioni di appartenenza allo scopo di favorire una fattiva e virtuosa collaborazione centro-periferia.

9.7 Ove, per qualsiasi motivo, venga a cessare un Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale, gli subentra di diritto, acquisendone l'anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo quello degli eletti nella corrispondente elezione. 

9.8 Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.

9.9 La convocazione del Consiglio Direttivo può anche avvenire, a richiesta, con chiari argomenti da porre all'ordine del giorno, da parte della maggioranza dei Membri del Consiglio oppure da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

9.10 L'avviso di convocazione deve essere comunicato, anche per via telematica, ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della riunione, fissandone la sede, la data e l'ordine del giorno.

9.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora un Consigliere risulti assente a due riunioni consecutive senza giustificazione documentata si procederà alla sua sospensione immediata; gli subentra di diritto, acquisendone l'anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo quello degli eletti nella corrispondente elezione.

9.12 Il Consiglio Direttivo Regionale si impegna a stabilire e mantenere rapporti con i rappresentanti regionali del “Gruppo Giovani Internisti SIMI (GIS)” e ad accogliere eventuali istanze, iniziative previa presentazione delle stesse da parte dei rappresentanti durante una riunione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10

È compito del Consiglio Direttivo:

    a) promuovere ogni iniziativa utile a conseguire le finalità della Sezione;

    b) provvedere al finanziamento della Sezione secondo le modalità, le forme e i contenuti approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

    c) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Sezione.

 

Articolo 11 

Le Sezioni Regionali che ricevono richieste di patrocinio sono tenute ad inoltrarle alla Segreteria Nazionale che, presa visione dei programmi e sulla base della rilevanza degli eventi, delibererà la concessione del patrocinio che sarà erogato con la dizione “Società Italiana di Medicina Interna”.

 

Articolo 12

12.1 Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere della Sezione vengono eletti dai Membri del Consiglio Direttivo della Sezione.

12.2 Spetta al Presidente la rappresentanza a tutti gli effetti della Sezione. Egli deve attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale il resoconto dell'attività svolta.

12.3 Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in sua assenza. 

12.4 Il Segretario-Tesoriere svolge tutte le funzioni di segreteria, di tesoreria e redige i verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee. 

 

Articolo 13

L’attività della Sezione si svolge con il contributo annuale messo a disposizione dalla Società Italiana di Medicina Interna in misura non superiore al 10% del totale delle quote associative effettivamente pagate dai Soci di quella Sezione. La Sezione può ricevere anche contributi da Enti pubblici e privati; tali contributi devono essere versati alla Società Nazionale che provvederà, previa trattenuta del 5%, a metterli a disposizione della Sezione beneficiaria.

 

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo della Sezione può essere sciolto dal Consiglio Direttivo Nazionale quando:

    a) non sia in condizioni di poter eleggere i quadri direttivi (Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere). In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale nomina una Commissione Straordinaria composta da tre Soci della Sezione di cui uno con funzione di Coordinatore, con il fine di indire le elezioni per un nuovo Consiglio Direttivo;

   b) il numero dei Soci in regola con le quote sociali sia sceso al di sotto di trenta e non venga reintegrato entro un anno. In tal caso il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale, può deliberare di unirsi ad altre regioni limitrofe, in modo da formare una Sezione Interregionale;

    c) il Consiglio Direttivo della Sezione non abbia svolto le attività previste dal presente Regolamento;

    d) il Consiglio Direttivo della Sezione persista, nonostante avvertimento del Consiglio Direttivo Nazionale, in comportamenti contrari allo Statuto della Società Italiana di Medicina Interna e al Regolamento delle Sezioni Regionali ed Interregionali.

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale, può deliberare di unirsi ad altre Regioni limitrofe, in modo da formare una Sezione Interregionale. L'unione con una o più Regioni deve far riconsiderare le regole statutarie attinenti alla fusione.

 

Articolo 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni del Codice Civile, le leggi in materia e lo Statuto della Società Italiana di Medicina Interna.