Articolo 1

È costituita, con Atto notarile del 30 maggio 1974, una Associazione Nazionale fra medici e cultori di Medicina Interna sotto la denominazione “Società Italiana di Medicina Interna”, fondata nel 1887.

L’Associazione ha sede legale in Roma (Viale dell’Università 25, 00185) e la sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L’Associazione è autonoma ed indipendente, non ha scopo di lucro, né finalità istituzionale di tutela sindacale degli associati, né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale né esercita attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).  A tal fine l’Associazione potrà costituire enti, organizzazioni, società e fondazioni che abbiano come fine esclusivo la promozione, l’aggiornamento e la divulgazione della conoscenza e della ricerca scientifica in Medicina Interna oppure assumere partecipazioni ed interessenze nelle medesime.

Si pone come scopo statutario l’adozione, attraverso programmi annuali, di attività formativa ECM, di iniziative scientifiche, culturali, pratiche e sociali proprie della Medicina Interna, l’assegnazione di borse di studio a ricercatori meritevoli, nonché la promozione ed il finanziamento di ricerche scientifiche. Tutte le suddette attività saranno pubblicizzate sul sito dell’Associazione.

L’Associazione, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto dello Statuto sociale e dei Regolamenti Regionali, intende attuare concretamente i propri scopi principalmente attraverso:

  1. l’organizzazione di congressi, in particolare il Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, di convegni, ricerche, studi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione, programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM), anche utilizzando strumenti audiovisivi e la rete web (internet);
  2. la promozione di attività editoriali quali pubblicazioni periodiche e/o occasionali, di attività di documentazione e diffusione dell’informazione scientifica, sia attraverso modalità tradizionali che per mezzo di strumenti digitali, rivolte in maniera prevalente ma non esclusiva al proprio tessuto associativo;
  3. la promozione, il finanziamento e la conduzione di ricerche, studi e inchieste nella materia della Medicina Interna;
  4. la partecipazione ad iniziative con soggetti pubblici e privati, per la promozione di studi clinici e ricerche scientifiche ed ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi, in collaborazione con il Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche e con altri enti e associazioni nazionali ed europee, che abbiano finalità in armonia con quelle dell’Associazione o che perseguano obiettivi analoghi, complementari al raggiungimento degli scopi esposti;
  5. l’istituzione e l’assegnazione di premi, borse di studio, assegni e contributi di ricerca per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento degli scopi associativi, soprattutto in favore di ricercatori meritevoli, con particolare attenzione a quelli economicamente svantaggiati;
  6. la raccolta di fondi in favore della ricerca e del miglioramento della qualità assistenziale e, più in generale, per la promozione della salute;
  7. la costituzione di enti, organizzazioni, società e fondazioni allo scopo di collegare organicamente le diverse attività dell’associazione per meglio conseguire lo scopo associativo ed in particolare finalizzate a promuovere, coordinare ed effettuare attività di ricerca clinica e di base nei campi di propria competenza;
  8. l’elaborazione di linee guida, raccomandazioni e documenti di consenso in tema di Medicina Interna, anche in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, con l’Istituto Superiore di Sanità, con altre Società Scientifiche e con la FISM. 
  9. la promozione, in conformità alle esigenze degli associati, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e a far conoscere la propria attività.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di attività ad esse strettamente connesse.

Articolo 3

I lavori congressuali, che possono svolgersi anche attraverso modalità telematiche, consisteranno di massima in:

  1. una o più relazioni, a svolgimento preferibilmente simposiale, con un relatore e interventi preordinati, su temi di spiccato interesse nel campo della Medicina Interna, che saranno scelti dal Consiglio Direttivo;
  2. letture su alcuni temi di attualità;
  3. comunicazioni originali;
  4. assemblea plenaria dei Soci, che si pronuncia sull’operato del Consiglio Direttivo e discute tutti i provvedimenti di interesse della Società.

L’organizzazione dei Congressi e le attività di formazione sono sottoposte a sistemi di verifica della Qualità. Inoltre, l’Associazione, per assicurare la verifica e il controllo della qualità dell’attività svolta e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici bibliometrici internazionali, si dota di un Comitato scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo all’inizio del mandato presidenziale, che resta in carica 3 anni.

 

Articolo 4

Ai fini di una migliore analisi scientifica e culturale di particolari tematiche, la Società può organizzare appositi Gruppi di Studio, non necessariamente costituiti da membri del Consiglio Direttivo, che potranno coordinare, per conto della Società ed in regime di totale trasparenza, studi sperimentali e clinici anche per conto terzi. 

In ogni caso, il Gruppo di Studio sarà presieduto da un Coordinatore nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore non potrà rimanere in carica oltre la durata del proprio mandato di Consigliere. Ciascun Gruppo avrà un Segretario che non dovrà necessariamente far parte del Consiglio Direttivo e che cesserà dalla sua funzione al compimento dello studio.

Articolo 5

I Membri della Società si distinguono in Soci Ordinari, Junior, Aggregati, Corrispondenti e Sostenitori.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere rivolta al Presidente della Società.

Hanno diritto di voto attivo i Soci Ordinari con almeno un anno di iscrizione alla Società, purché in regola con il pagamento delle quote.

Dopo due anni, essi hanno diritto anche all’elettorato passivo.

Il Socio moroso da tre anni, che non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione amministrativa, anche dopo esplicito sollecito, è dichiarato decaduto.

I versamenti delle quote associative annuali corrisposte dai Soci Ordinari devono intendersi a fondo perduto; i versamenti non sono pertanto né rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno laddove vi sia lo scioglimento dell’Associazione; né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di contributo associativo. Il versamento delle quote associative non determina quote indivise di partecipazione all’Associazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

I Soci Ordinari in regola con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni scientifiche della Società e a ricevere tutte le pubblicazioni della Società sotto qualunque forma editate, ad usufruire di una riduzione sulle eventuali quote di iscrizione ai Congressi , a proporre temi di relazione, a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto attivo e passivo, e a pronunciarsi in merito ad eventuali “Referendum” interessanti la Società.

Sono Soci Junior gli Specializzandi iscritti a qualunque Scuola di Specializzazione di area medica, senza distinzione per l’anno di corso frequentato né per l’età anagrafica, i Dottorandi di Ricerca di area medica e i Dirigenti Ospedalieri neo assunti nelle UU.OO. di Medicina Interna o di discipline equipollenti, i Corsisti in Medicina Generale, i Neolaureati in Medicina e Chirurgia non oltre l’anno antecedente la richiesta di ammissione.

Essi hanno diritto ad un anno di iscrizione gratuita al termine del quale verrà richiesta per via telematica la conferma di passaggio a Socio Ordinario. L’anno gratuito è valido ai fini dell’anzianità societaria, purché ad esso faccia immediatamente seguito la domanda di ammissione come Socio Ordinario.

I Soci Junior partecipano al Congresso Nazionale e ai convegni delle Sezioni Regionali di appartenenza; accedono alla rivista online ed al bollettino online utilizzando la password fornita al momento dell’iscrizione gratuita.

Sono Soci Aggregati gli infermieri afferenti alle UU.OO. di Medicina Interna o di discipline equipollenti. Partecipano al Congresso nazionale e ai Convegni delle Sezioni Regionali di appartenenza anche con tematiche specifiche di loro competenza; accedono alla rivista online e al bollettino online utilizzando la password fornita al momento dell’iscrizione.

Sono Soci Corrispondenti gli studiosi della Medicina Interna, italiani o stranieri, che svolgano la loro attività in istituzioni scientifiche all’estero e che mantengano rapporti di proficua collaborazione con la Società.

I Soci che abbiano svolto un’attività particolarmente meritoria per la Società possono essere proposti per la nomina a Soci d’Onore. Possono altresì essere nominati Soci d’Onore i medici e cultori della Medicina Interna, italiani o stranieri, che abbiano meriti di particolare distinzione.

La qualifica di Socio d’Onore viene conferita dall’Assemblea, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli Enti che sostengono l’attività della Società mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella fissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Junior, i Soci Corrispondenti, i Soci Sostenitori, i Soci d’Onore ed i Presidenti Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. I Soci Junior, i Soci Aggregati, i Soci Corrispondenti e i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto attivo e non possono ricoprire cariche sociali.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

Hanno diritto di voto attivo, nella vita dell’Associazione, i Soci Ordinari, i Presidenti Onorari e i Soci d’Onore.

I Presidenti Onorari e i Soci d’Onore possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 6

Gli Organi della Società sono costituiti da: 

  1. Assemblea Generale 
  2. Consiglio Direttivo
  3. Revisore Unico dei Conti 
  4. Collegio dei Probiviri.

Gli organi collegiali della Società possono riunirsi e deliberare, anche in modalità telematica, secondo quanto previsto nell’apposito Regolamento.

Per i componenti gli Organi Societari è esclusa qualunque retribuzione per l’attività svoltasalvo quanto previsto dall’articolo 13.

Fatte salve le prerogative di ciascuna categoria di Soci di cui all’Art. 5, l’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 7

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è depositaria dei poteri della Società.

Vi partecipano tutti i Soci ad eccezione dei Soci Corrispondenti e dei Soci Sostenitori.

L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria, motivata, per iniziativa del Presidente o di almeno nove Membri del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto; in questo caso la richiesta deve essere inoltrata al Presidente con lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero altra modalità idonea, e con preavviso di almeno tre mesi.

La convocazione dell’Assemblea viene comunicata ai Soci che abbiano diritto di parteciparvi, anche attraverso modalità telematiche, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso della convocazione dell’Assemblea è anche pubblicato nel sito istituzionale della Società almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e della modalità in cui si terrà la riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea può essere convocata in via d’urgenza con preavviso ai suoi membri di almeno 48 ore mediante posta elettronica certificata ovvero altra modalità idonea e attraverso avviso pubblicato nel sito istituzionale della Società.

I Soci che desiderano l’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti da discutere in Assemblea devono inviare, almeno tre mesi prima della data prevista per la riunione, richiesta motivata alla Segreteria che la sottoporrà all’Ufficio di Presidenza e al Consiglio Direttivo per le proprie insindacabili decisioni.

Le votazioni, che possono tenersi anche in modalità telematica, avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente della Società, o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente dichiarato Presidente eletto.

Essa delibera a maggioranza di voti: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; sono ammesse votazioni per alzata di mano, previo controllo degli aventi diritto al voto.

È di competenza dell'Assemblea:

  1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  3. deliberare su ogni altra questione rimessa al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;
  4. approvare il bilancio consuntivo e preventivo della Società;
  5. decidere sulla devoluzione del patrimonio della Società in caso di suo scioglimento;
  6. approvare le modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo ovvero ratificare quelle modifiche che il Consiglio Direttivo abbia preliminarmente adottato, in casi particolari.

Per le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti e per deliberare lo scioglimento della Società occorrono le maggioranze previste dall’Art. 21, comma 3 del Codice Civile.

Sono altresì ammesse, in casi particolari, le consultazioni per “Referendum” che devono essere ratificate dalla successiva Assemblea.

Articolo 8

La Società è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, per legge, sono riservati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce preferibilmente ogni due mesi, su convocazione del Presidente, da comunicarsi anche in via telematica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora e della modalità in cui si tiene la riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via d’urgenza con preavviso ai suoi membri di almeno 48 ore.

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. dirigere l’attività della Società;
  2. scegliere ed assegnare i temi che costituiranno il programma scientifico congressuale;
  3. deliberare la sede del Congresso ovvero la modalità telematica dello stesso;
  4. eleggere a scrutinio segreto due Vice Presidenti, uno Docente Universitario e l’altro Dirigente Medico Ospedaliero; risulteranno eletti coloro che ottengono la metà più uno dei voti espressi dagli aventi diritto presenti.
  5. eleggere a scrutinio segreto tra i due Vice Presidenti, il Presidente Eletto che succederà al Presidente in carica;
  6. eleggere a scrutinio segreto il Segretario e il Tesoriere; risultano eletti coloro che ottengono la metà più uno dei voti espressi dagli aventi diritto presenti e rimangono in carica fino alla fine del loro mandato consiliare, comunque non oltre un triennio; 
  7. deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci in base alle domande presentate;
  8. deliberare sulla decadenza dei Soci;
  9. proporre all’Assemblea la nomina dei Soci d’Onore, fra i Soci o i non Soci medici e cultori della Medicina Interna, italiani o stranieri, che si sono particolarmente distinti nel campo della Medicina Interna;
  10. deliberare sulla convocazione dell’Assemblea ordinaria, stabilendo altresì la modalità in cui la stessa si tiene;
  11. fissare le quote annuali, prevedendo una quota ridotta per i Soci fino al compimento del 40° anno di età, per i Soci in quiescenza e per i Soci Aggregati;
  12. proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie; in casi particolari il Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3, può adottare modifiche di Statuto che debbono però essere ratificate nella prima Assemblea, anche Ordinaria, utile;
  13. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  14. approvare i regolamenti;
  15. verificare con cadenza periodica le attività del Centro di Ricerca Indipendente della Società Italiana di Medicina Interna; 
  16. redigere e modificare il Codice Etico, che deve disciplinare anche l’obbligo di dichiarare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse e la conseguente regolazione;
  17. richiedere al Collegio dei Probiviri la misura disciplinare da adottare per quei Soci che si sono resi responsabili di atti gravi contrari alle regole di correttezza, al decoro e all’immagine della SIMI;
  18. assumere i provvedimenti disciplinari proposti dal Collegio dei Probiviri e proporre all’Assemblea l’esclusione del Socio in caso di atti particolarmente gravi.

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Consiglieri eletti a scrutinio segreto, dai membri dell’Assemblea aventi diritto al voto, fra i Soci Ordinari: nove Membri eletti tra appartenenti al corpo accademico Universitario e sei membri eletti nell’ambito della Dirigenza Medica Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale.

Ogni Socio esprime un numero di voti pari ai Consiglieri da eleggere meno uno.

A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. 

In caso di elezione di uno o più Soci Ordinari che non siano né Universitari né Ospedalieri, e fermo restando il numero totale di quindici Consiglieri, gli stessi si collocheranno fra gli eletti al posto dei candidati Universitari e/o Ospedalieri che abbiano ottenuto il minor numero di voti.

Possono inoltre partecipare all’attività del Consiglio Direttivo, su invito, in via eccezionale e in sovrannumero, senza diritto di voto, oltre ai Soci d’Onore, studiosi di chiara fama che svolgano attività di particolare interesse nel campo della Medicina Interna.

Ogni Socio Ordinario che abbia compiuto almeno due anni di anzianità di iscrizione alla Società può formulare autonomamente la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo, attraverso una comunicazione al Presidente, entro il 10 settembre dell’anno in cui si procede ad elezione.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice degli intervenuti, prende atto delle autocandidature e può individuare per proprio conto ulteriori candidati.

Il Presidente, dopo aver accertato la disponibilità dei Soci proposti dal Consiglio Direttivo ad accettare la candidatura, dispone la pubblicazione dell’elenco di tutti i candidati sul sito istituzionale della Società Italiana di Medicina Interna.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono non immediatamente rieleggibili; possono svolgere al massimo due mandati consiliari.

I Consiglieri eletti nella vigenza della precedente durata di mandato, decadono dalla carica allo scadere del quadriennio. Agli stessi si applica la norma della non immediata rieleggibilità, limitata ad un ulteriore mandato.

Il Consigliere che abbia svolto più mandati, non può essere nuovamente eletto a membro del Consiglio Direttivo.

Chi abbia svolto il ruolo di Presidente non è mai rieleggibile come membro del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui un Consigliere abbia a cessare dalla carica prima del termine del mandato gli succederà, acquisendone l’anzianità, il primo dei non eletti nell’elezione in cui il primo era risultato eletto, nel rispetto della quota Ospedaliera ovvero Universitaria venuta meno. In assenza di “non eletti” nella suddetta elezione, si procederà all’elezione dei membri vacanti, da parte dell’Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui un Consigliere modifichi, nel corso del mandato consiliare, la sua qualità passando dal ruolo di Docente Universitario a quello di Dirigente Ospedaliero o viceversa, dovrà cessare dalla carica e gli succederà, acquisendone l’anzianità, il primo dei non eletti nell’elezione in cui il membro cessato era risultato eletto, sempre nel rispetto della quota Ospedaliera ovvero Universitaria venuta meno. In assenza di “non eletti” nella suddetta elezione si procederà all’elezione dei membri vacanti da parte dell’Assemblea dei Soci. 

Se a cessare dalla carica sia uno dei Vice Presidenti, anche per il passaggio dal ruolo di Docente Universitario a quello di Dirigente Ospedaliero o viceversa, il Consiglio Direttivo, ricostituito nel numero legale dei suoi membri secondo quanto previsto nei commi precedenti, procederà all’elezione a scrutinio segreto del nuovo Vice Presidente, che acquisirà l’anzianità e la qualità del Vice Presidente cessato.

Articolo 9

L’Ufficio di Presidenza è composto:

  1. dal Presidente che ha la firma e la rappresentanza legale della Società anche di fronte ai terzi e in giudizio. Il legale rappresentante non deve aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta per conto dell’Associazione;
  2. dai due Vice Presidenti;
  3. dal Segretario che collabora con il Presidente alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza;
  4. dal Tesoriere che sovrintende, insieme al Presidente, all’amministrazione della Società.

È Membro dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente uscente (Past‑President).

L’Ufficio di Presidenza dura in carica tre anni e i suoi Membri non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica. 

Articolo 10

È istituito il Centro di Ricerca Indipendente della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) che ha, come obiettivo, l’organizzazione di indagini epidemiologiche, survey, studi osservazionali o di intervento nell’ambito della Medicina Interna. Le ricerche saranno effettuate sia in collaborazione con strutture di cui facciano parte Soci SIMI, sia con strutture di cui facciano parte non Soci SIMI. 

Il centro di ricerca è autonomo nella sua direzione; riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo gli obiettivi e traguardi raggiunti. 

Il Centro di Ricerca Indipendente di SIMI (CRIS) è composto dal Direttore, da data-manager di comprovata esperienza, e dal Comitato Scientifico CRIS.

Il Direttore, nella figura del Past-President SIMI, dura in carica 3 anni e non è rinnovabile. Il Direttore cura l’organizzazione ed il funzionamento del network digitale denominato Rete Italiana di Medicina Interna e, coadiuvato dal Comitato Scientifico CRIS e da data-manager per gli aspetti di rispettiva competenza, valuta i progetti proposti e ne cura l’organizzazione.

Il Comitato Scientifico CRIS è composto da 3 esperti Soci SIMI con comprovata esperienza nel campo della ricerca clinica e traslazionale. I componenti del Comitato Scientifico CRIS sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 3 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta. Il Comitato Scientifico CRIS valuta la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, l’impatto scientifico e la fattibilità degli studi. 

Ai membri del Comitato Scientifico CRIS non viene riconosciuta alcuna retribuzione, né indennità, per l’attività svolta.

Allo scopo di organizzare l’attività di ricerca SIMI è istituita la Rete Italiana di Medicina Interna,  network digitale costituito da Centri (unità operative internistiche) distribuite su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei Soci uno strumento digitale in grado di produrre dati di epidemiologia clinica, real-life, ed offrire un database permanente (Registro del paziente internistico ospedalizzato),  finalizzato a svolgere indagini epidemiologiche, survey, studi osservazionali o di intervento nell’ambito della Medicina Interna.

La Rete, è aperta a Soci e non Soci SIMI. 

Il funzionamento della Rete Italiana di Medicina Interna è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Il database della Rete Italiana di Medicina Interna, relativo a qualsiasi studio svolto nell’ambito delle attività del CRIS, è di proprietà della SIMI, che potrà metterlo a disposizione per ricerche ed analisi proposte da ogni Socio.

Articolo 11

La Società è proprietaria della testata del giornale, proprio organo ufficiale, il cui Editor in Chief è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica 3 anni. Partecipa su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando siano in discussione tematiche connesse alla vita della Rivista.

Articolo 12

Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico dei Conti. Tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; la richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Articolo 13

La revisione del bilancio è affidata ad un Revisore Unico dei Conti, iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti e nominato dall’Assemblea. 

Il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non può essere revocato se non per giusta causa. 

Ad esso spetta una retribuzione nella misura fissata dall’Assemblea nell'ambito della sua funzione.

Il Revisore Unico dei Conti: 

  1. controlla il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la sua corrispondenza alle scritture contabili, la gestione finanziaria e prepara annualmente una relazione scritta per l’Assemblea dei Soci; 
  2. ha diritto di far inserire a verbale le sue osservazioni;
  3. esprime parere consultivo nelle sedute del Consiglio Direttivo in cui si discutono i bilanci.

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da un membro supplente, eletti dall’Assemblea dei Soci nell’ambito di una rosa di nove Soci Ordinari proposti dal Consiglio Direttivo e non facenti parte del Consiglio stesso. La votazione avviene a scrutinio segreto con possibilità di esprimere una sola preferenza: i primi tre eletti fanno parte del Collegio come membri effettivi e il quarto come supplente. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

I Membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. 

Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere su richiesta dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo che recepisce anche proposte motivate di deferimento da parte dei Soci.

Articolo 15

  1. Misure disciplinari.
    • avvertimento;

Può essere applicata al Socio che si renda responsabile di atti contrari alle regole di correttezza, al decoro e alla immagine della Società, a seconda della gravità dell’atto, una delle seguenti misure:

  • censura; 
  • sospensione temporanea dalla Società;
  • esclusione dalla Società.
  1. Procedura per l’adozione delle misure disciplinari.

Ove si ritenga che un Socio possa essersi reso responsabile di un atto di cui alla lettera a), il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, rimette la valutazione del caso ai Probiviri, dandone avviso scritto al Socio. Entro e non oltre trenta giorni i Probiviri contestano l'addebito al Socio che può far pervenire le proprie osservazioni scritte entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei Probiviri. Ove non ritengano di disporre l’archiviazione, i Probiviri propongono al Consiglio Direttivo l’adozione di una delle misure previste alla lettera a). La proposta dei Probiviri può essere respinta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

  1. Misura cautelare.

Nei casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo può sospendere cautelativamente il Socio nei cui confronti intenda dare inizio alla procedura per l’applicazione di una misura disciplinare.

Articolo 16

È previsto il finanziamento delle attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati; è prevista la sovvenzione delle attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Il patrimonio della Società è costituito dalle quote dovute dai Soci nella misura come sopra fissata, dalle sovvenzioni e contributi che ad essa pervengano da quanti intendano promuovere lo sviluppo ed il progresso della Medicina Interna e dai terzi in genere, anche a titolo di lasciti e di donazioni, nonché dai beni ed immobili comunque acquisiti. 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. 

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Addivenendosi per qualunque causa e in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l’Assemblea che ne delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fra i Soci Ordinari determinandone i poteri e le mansioni.

L’Associazione dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe. 

 

Articolo 17

L’esercizio finanziario della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono trasmessi, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea che deve discuterlo, al Revisore Unico dei Conti affinché controlli la gestione finanziaria e prepari la relazione scritta per l’Assemblea dei Soci alla quale spetta l’approvazione definitiva.   

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono restare depositati presso la sede dell’Associazione e pubblicati, unitamente agli incarichi retribuiti, sul sito istituzionale dell’Associazione.

 

Articolo 18

La Società Italiana di Medicina Interna comprende le sezioni Regionali o Interregionali, costituite dai Membri dell’Associazione residenti od operanti nelle singole Regioni o in gruppi di Regioni limitrofe.

Le Sezioni Regionali o Interregionali sono rette da un Consiglio Direttivo, costituito da 5 a 7 Membri, in relazione al numero dei Soci; il numero degli iscritti per costituire una Sezione non deve essere inferiore a 30; i Consiglieri durano in carica tre anni.

Nel Consiglio Direttivo delle Sezioni Interregionali sono rappresentate le singole Regioni.

Il Consiglio Direttivo è eletto anche con modalità telematiche, dai membri dell’Assemblea dei Soci della Sezione aventi diritto al voto; nell’ambito del Consiglio Direttivo vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Viene prevista una alternanza di presidenza ospedaliera/universitaria. Il Presidente resta in carica due anni ed il Vice Presidente è il Presidente eletto. Pertanto se il Presidente in carica è universitario, il Vice Presidente sarà ospedaliero.

Non è prevista la carica di Past President né la nomina di Presidente Onorario.

È compito delle Sezioni Regionali o Interregionali promuovere nell’ambito del proprio territorio la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante Convegni, Corsi di aggiornamento, da tenersi anche in modalità telematica, e ogni altra utile iniziativa, soprattutto con particolare riguardo all’educazione continua in medicina.

La gestione amministrativa sarà regolamentata dal Consiglio Direttivo nazionale, che potrà concedere, ove necessario, un contributo annuo per spese postali, di cancelleria e comunque attinenti alla vita della Sezione in misura non superiore al 10% del totale delle quote associative effettivamente versate dai Soci della Sezione.

Per ogni altro aspetto relativo alla loro gestione, si rimanda al “Regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali” che non viene allegato al presente Statuto.

 

Articolo 19

Per regolamentare eventuali conflitti d’interesse, l’Associazione si è dotata di un Codice Etico che si allega al presente Statuto (All. A).

Articolo 20

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nell’Atto Costitutivo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi in materia.